www.laCostituzione.it |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
si
scrive www.laCostituzione.it ma si legge viva, viva, viva laCostituzione italiana
La
Costituzione è la legge fondamentale dello Stato,
la legge che attribuisce i poteri alle istituzioni
e prescrive i principi cui debbono attenersi tutte le altre leggi.
· La Costituzione Italiana del '48 fu scritta da 556
rappresentanti di tutte le matrici culturali, religiose, e politiche italiane.
· Nell' estate del 2003 quattro senatori del
Centro Destra nominati dai rispettivi partiti hanno elaborato una profonda
modifica della Costituzione del '48. Tali modifiche sono state approvate
definitivamente dal Parlamento (disegno di legge costituzionale d'iniziativa
del Governo n. 2544-D ma entreranno in vigore solo se nel prossimo
referendum popolare vinceranno i si.
Il nuovo testo cambia pesantemente la Costituzione: degli
attuali 134 articoli ne modifica ben 50 e ne aggiunge 3.
Contrariamente a quanto propagandato
le modifiche non sono finalizzate alla devolution e al
federalismo !
Il vero scopo della riforma è
dare al Primo Ministro un ruolo prevalente ed assoluto a
scapito di tutte le altre istituzioni
Con la nuova Costituzione l' Italia diventa una Repubblica Presidenziale
mancante però di quell' indispensabile bilanciamento di poteri che hanno tutte
le altre Repubbliche Presidenziali.
Infatti :
· il Senato diventa federale ma non ha voce negli
affari politici di alto livello
· la Camera deve per forza approvare l' operato del
Primo Ministro, pena la fine della legislatura e nuove elezioni politiche
(tranne nell' improbabile caso della sfiducia costruttiva).
· il Presidente della Repubblica non ha poteri reali e
perde la possibilità di sciogliere la Camera di sua iniziativa
· il Governo diventa il mero esecutore della volontà
del Primo ministro poichè egli a suo insindacabile giudizio nomina e revoca i
ministri.
· aumenta il controllo del potere politico sulla Corte
Costituzionale
Le modifiche NON sono finalizzate alla devolution e
al federalismo perchè:
1.
tornano alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117): le norme generali sulla tutela della salute, la
sicurezza del lavoro, le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione,
l' ordinamento della comunicazione, l' ordinamento delle professioni
intellettuali l'ordinamento sportivo nazionale, la produzione strategica, il
trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia.
Tali materie furono concesse alle Regioni dalla riforma costituzionale del
2001!
2.
E' opinione
comune che la riforma del 2005, per realizzare la devolution/devoluzione, abbia
aggiunto le seguenti materie alla esclusiva competenza regionale:
o
assistenza e
organizzazione sanitaria;
o
organizzazione
scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
o
definizione della
parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della
Regione;
o
polizia
amministrativa regionale e locale.
In realtà tali materie sono già
di competenza regionale! Infatti
è dal 2001 che l'art. 117 non le attribuisce alla competenza statale e aggiunge
che "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Con la
riforma Costituzionale del 2005 tali materie vengono solo esplicitamente
elencate tra quelle di competenza regionale (art. 117).
Ma che bella presa in giro! Sull' argomento si legga
anche l'opinione pervenutaci l'
art. 117 e la finta devolution
3.
Viene
reintrodotto (art. 127) concetto di "interesse nazionale" grazie al
quale il governo centrale potrà annullare qualsiasi atto
degli enti locali e qualsiasi legislazione regionale.
4.
I criteri di composizione degli organi elettivi Regionali diventano
oggetto di legislazione dello Stato
(art. 122
comma 1).
5.
Manca poi il federalismo fiscale per il quale si rimanda ad altra modifica Costituzionale. Non si è mai
vista una Costituzione talmente incompleta da dover essere fatta a puntate!
6.
Il Senato federale ha competenza solo per le materie a legislazione
"concorrente", cioè non
proprie dello Stato centrale e non proprie delle Regioni;
7.
Il Senato federale non può ne dare ne togliere la fiducia al Governo;
8.
Le leggi del Senato federale possono essere modificate dal Governo se tali modifiche sono essenziali al conseguimento
del suo programma (art. 70 comma 4). Ciò significa che i rappresentanti di tutte le
Regioni potranno essere obbligati a realizzare nel Senato federale il programma
del Governo centrale. Ma che bella devolution!
9.
Le eventuali Commissioni d' inchiesta del Senato federale (art. 82),
a differenza d quelle della Camera non possono avere poteri giudiziari. Fino ad oggi hanno poteri giudiziari le Commissioni
parlamentari di entrambe le Camere.
Le modifiche sono finalizzate all' aumento dei poteri
del capo del Governo perchè:
1.
Il Capo del Governo
non è più chiamato Presidente del Consiglio dei Ministri (PresDelCons) ma bensì
Primo Ministro. Questa non è solo una sfumatura semantica ma rispecchia
esattamente i poteri nel Governo. Infatti…
2.
La politica del
Governo non è più decisa dall' intero Consiglio dei Ministri ma dal solo Primo
Ministro (art.
95).
Fino ad oggi i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica
(su indicazione del PresDelCons) e la politica del Governo è diretta dal
PresDelCons che coordina l'attività dei Ministri.
Con la riforma il Primo Ministro sceglie, nomina e revoca gli altri
Ministri a suo insindacabile giudizio e la politica del Governo è determinata
dal Primo Ministro che dirige l'attività dei Ministri.
3.
Il Primo
Ministro è eletto direttamente dal popolo (art. 92)
e NON necessita della fiducia della Camera per insediarsi (art. 94)
4.
La Camera può
teoricamente sfiduciare il Primo Ministro (art. 94 e
art. 88),
ma questo sarà un evento molto raro dato che nella maggior parte dei casi la
sfiducia produce la fine della legislatura e quindi nuove elezioni
5.
In ogni caso pochi deputati possono impedire
la sfiducia costruttiva e quindi la designazione parlamentare di un nuovo Primo
Ministro anche se ciò fosse voluto dalla maggioranza della maggioranza ed
anche della Camera
6.
il Primo
Ministro anche senza dimettersi può imporre al Presidente della Repubblica di
sciogliere la Camera portando così il Paese a nuove elezioni politiche (art. 88).
In questo modo il Primo Ministro gestirà le elezioni nella pienezza dei propri
poteri
7.
La fiducia al
Governo centrale può essere data e tolta dalla sola Camera mentre il Senato
federale non ha voce in capitolo
8.
Il Presidente
della Repubblica perde il diritto di sciogliere le Camere (art. 88)
e di autorizzare il Governo a presentare suoi Disegni di Legge (art. 87)
Come ulteriori conseguenze della nuova Costituzione
abbiamo che:
1.
I deputati, in barba a quanto ancora inutilmente scritto nell' art. 67,
non sono più "senza vincolo di mandato" poichè possono solo accordare la propria fiducia al
Primo Ministro, pena il quasi certo scioglimento della Camera
2.
I deputati non sono più tutti uguali: quelli eletti nelle liste della maggioranza hanno
un diritto che quelli eletti nelle liste della minoranza non hanno: la
possibilità di proporre e votare una mozione di sfiducia costruttiva
3.
Non tutti i Presidenti della Repubblica hanno le stesse possibilità poichè il limite posto dall' art. 59
"il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun
caso essere superiore a tre" può impedire a qualche Presidente la nomina
di deputati a vita.
4.
Aumenta il
controllo del potere politico sulla Corte Costituzionale poichè su 15
componenti ben 11 saranno espressi dalla politica e solo i rimanenti 4 saranno
espressione della magistratura
5.
Il Senato
federale è eletto contestualmente ai consigli regionali e quindi può risultare
di "segno" opposto a quello della Camera
6.
Avremo una
polizia amministrativa regionale (art. 117 h).
Scommetto che nessuno di noi sente la mancanza di un corpo di polizia in
aggiunta a quelli già esistenti (polizia comunale, polizia provinciale, Corpo
Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri)
7.
Ci sarà meno
spazio per la rappresentanza in Parlamento degli Italiani all' estero poichè la
circoscrizione estero viene eliminata dal Senato (ora federale) e rimane solo
nella Camera
8.
viene istituita
l' Assemblea della
Repubblica il cui unico scopo è di eleggere il Presidente della Repubblica.
Le istituzioni disegnate dalla nuova Costituzione
danno al Primo Ministro una delega in bianco di tipo plebiscitario
(voi eleggetemi, poi per 5 anni ci penso io ma nessuno deve darmi fastidio)
Per questi motivi diciamo
Una Costituzione deve essere una collezione di
principi generali facilmente interpretabili da chiunque.
Quella vigente certamente lo è: si pensi che una
apposita commissione di letterati le diede una forma scorrevole e piana e,
proprio per favorirne le leggibilità, in nessun articolo del 1948 sono presenti
richiami ad altri articoli o commi!
Le modifiche oggi proposte sono pessime anche come
scorrevolezza del testo e facilità di interpretazione!
Sono infatti decine gli articoli che contengono
riferimenti del tipo "di cui all' articolo XX comma YY". Per esempio
si confronti la leggibilità dell' art. 64 e
dell' art.
70 confrontandone le versioni attualmente in vigore e quelle proposte.
Tanto per peggiorare le cose il quarto comma dell' art. 94
rimanda al secondo comma dell' art. 88
la cui lettera d) rimanda al terzo comma dell' art. 94 !
Il nuovo testo più che una Costituzione sembra un
codice!
· Negli anni '46 e '47 ben 556 rappresentanti
di tutte le matrici culturali, religiose, e politiche italiane scrissero la
Costituzione.
I costituenti furono eletti dai cittadini col sistema proporzionale e per un
anno e mezzo lavorarono esclusivamente alla Costituzione. Molti di loro già erano,
o diventarono poi, importanti personalità della politica e della cultura:
Giorgio Amendola, Giulio Andreotti,
Emilio Colombo, Benedetto Croce,
Alcide de Gasperi, Giuseppe di
Vittorio, Luigi Einaudi, Amintore Fanfani, Antonio Giolitti, Nilde Jotti, Ugo La Malfa, Giorgio La Pira, Luigi Longo, Aldo Moro, Pietro Nenni, Francesco Saverio
Nitti, Umberto Nobile, Vittorio
Emanuele Orlando, Sandro Pertini,
Mariano Rumor, Giuseppe Saragat,
Oscar Luigi Scalfaro, Ignazio Silone,
Paolo Emilio Taviani, Umberto Terracini,
Palmiro Togliatti, Paolo Treves,
Leo Valiani, Benigno Zaccagnini
tanto per citare i più noti. La Costituzione entrò in vigore il 1 Gennaio 1948.
· Nel 1997 furono 70 i Parlamentari
che produssero un testo di riforma della Parte II della Costituzione. La "Commissione
parlamentare per le riforme costituzionali" (nota come bicamerale) era
presieduta da Massimo d'Alema e produsse un testo approvato dell' intera Commissione con l' esclusione del
gruppo di Rifondazione Comunista. Il testo iniziò il suo iter alla Camera, ma
non lo terminò per sopraggiunte divisioni tra Maggioranza e Opposizione.
· Nel 2001 la maggioranza politica
(di Centro Sinistra) modificò il Titolo 5 della Costituzione (Regioni,
Provincie e Comuni)
Seguendo l'orientamento espresso dalla bicamerale, furono modificati 13
articoli e 5 furono abrogati. Le modifiche, che diedero maggiori poteri alle
istituzioni locali, passarono in Parlamento per soli 4 voti ed il successivo
referendum confermò la modifiche introdotte.
· Nell' estate del 2003 quattro
senatori del centrodestra hanno elaborato una profonda modifica della
Costituzione del '48.
I quattro, Andrea Pastore, Francesco D'Onofrio, Roberto Calderoli e
Domenico Nania, scelti dalle segreterie dei rispettivi
partiti (FI, UDC, Lega Nord, AN), si sono riuniti per qualche giorno in una
baita di montagna e hanno scritto un testo di riforma della Costituzione. Tale
testo è stato approvato definitivamente dal Parlamento (disegno di legge
costituzionale d'iniziativa del Governo n. 2544-D), ma il voto contrario del centro sinistra, che non è
mai stato coinvolto nelle scelte Costituzionali in corso, ha reso possibile l'
indizione di un Referendum popolare confermativo e quindi fra pochi mesi saremo
tutti chiamati ad approvare o rifiutare le modifiche introdotte.
Le modifiche del 2005 interessano l' intero Ordinamento della Repubblica (tutti
i sei Titoli della Parte II) compresa la Corte Costituzionale:
o
Parlamento (Titolo I, art.
da 55 a 82)
o
Presidente della Repubblica
(Titolo II, art. da 83 a 91)
o
Governo (Titolo III, art.
da 92 a 96 più il nuovo art. 98-bis)
o
Magistratura (Titolo IV, il
solo art. 104)
o
Regioni, le
Province, i Comuni (titolo V, art. da 114 a 133)
o
Garanzie Costituzionali
(Titolo VI, art. 135 e 138)
Il popolo elegge in
modo diretto il Primo Ministro ed una maggioranza parlamentare a lui collegata art. 92
Il
primo Ministro verrà eletto direttamente dal Popolo sovrano e quindi godrà di
una enorme legittimità democratica. Solo il Popolo avrà il potere di
delegittimarlo, ma il Popolo si pronuncia solo alle elezioni (e nelle
Rivoluzioni!) e quindi qualsiasi Primo Ministro sarà sempre moralmente legittimato
a rimanere in carica fino alle successive elezioni, qualsiasi cosa ne pensino
tutti gli altri rappresentanti del Popolo ed il Popolo stesso. Perfino negli
USA il Presidente non è espressione diretta del Popolo, ma dei grandi elettori
a loro volta espressione del Popolo sovrano! Quando scrissero la Costituzione
decisero infatti che fosse meglio non attribuire al Presidente una legittimità
popolare diretta proprio perchè essa è "insuperabile" esattamente
come quella di Re ed Imperatori. A proposito della Costituzione statunitense,
essa è in vigore dal 1777 e da allora ha subito pochi emendamenti, quindi
perchè il fatto che la nostra Costituzione abbia 60 anni è ritenuto di per se
un valido motivo per cambiarla?
Il presidente della
Repubblica nomina il Primo Ministro art. 92,
ma i Ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro che determina la politica generale del Governo art. 95
(si noti il verbo "determinare" al posto del verbo
"dirigere" presente nella Costituzione attuale). Nel Consiglio dei
Ministri il Primo ministro non è più un primus inter pares, ma è il capo
assoluto
Per insediarsi il
Primo ministro non ha bisogno di voti di fiducia della Camera: l' art. 94
recita "La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma" ma non prevede cosa fare in caso di voto negativo!.
Il Governo può
imporre a disegni di legge del Senato modifiche che siano essenziali al
conseguimento del programma di Governo art. 70 comma
4 ma quale federalismo!
Il Primo ministro
può chiedere alla Camera un voto di fiducia e se non lo ottiene si dimette, ma
la Camera si scioglie (suicidio della Camera!) art. 94 a
meno che entro venti giorni la stessa maggioranza alla Camera designi un nuovo
Primo ministro art. 88.
Il Primo ministro
cade anche in seguito al successo di una mozione di sfiducia della Camera
(maggioranza assoluta dei suoi componenti).
Il Primo ministro
cade anche se la mozione di sfiducia della Camera è respinta grazie al voto
decisivo dell' opposizione in soccorso al Governo art. 94 comma
4 (per poter governare al Primo ministro non è
sufficiente avere la fiducia della Camera, ma deve avere anche la fiducia della
maggioranza con la quale fu eletto) In questo caso entro 20 giorni la
stessa maggioranza del ex Primo ministro può indicare un nuovo Primo ministro
che continui il programma di quello sfiduciato ed evitare così lo scioglimento art. 94 sono impossibili i cambi di maggioranza parlamentare nel sostegno
al Governo.
Se la mozione di
sfiducia è approvata dalla vecchia maggioranza e designa un nuovo Primo
ministro allora il Primo ministro sfiduciato si dimette ed il Presidente della
Repubblica nomina quello designato e la Camera non si scioglie art. 94 comma
5.
Scompare il bicameralismo perfetto.
Esistono due
Camere: la Camera dei Deputati ed il Senato Federale della Repubblica ciascuna con il proprio
ambito legislativo.
La potestà legislativa rimane quella prevista dalla
riforma del 2001:
· esclusiva dello Stato (esercitata dalla Camera dei
Deputati)
· concorrente tra Stato e Regioni (esercitata dal
Senato Federale)
· esclusiva delle Regioni
ma vengono ristretti gli ambiti di competenza concorrente art. 117:
passano infatti alla competenza esclusiva dello Stato:
· Le norme generali sulla tutela della salute
· la sicurezza del lavoro
· grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione
· ordinamento della comunicazione
· ordinamento delle professioni intellettuali;
ordinamento sportivo nazionale
· produzione strategica, trasporto e distribuzione
nazionali dell'energia
Il Governo può
imporre alle Camere la votazione entro tempi certi dei suoi disegni di legge art. 72
La modifica dell' art. 70
permette che i bilanci ed i consuntivi possano essere approvati in commissioni
invece che dall' Aula. Vale anche per il bilancio dello
Stato?
Il Parlamento in
seduta comune e con l' aggiunta dei delegati regionali viene chiamato Assemblea
della Repubblica art. 83. L' unico suo scopo è eleggere il Presidente della
Repubblica. L' Assemblea della Repubblica è composta
· dai componenti delle due Camere
· dai Presidenti delle Giunte delle Regioni
· dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di
Bolzano
· dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea
regionale.
Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato.
La Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ha un solo delegato. Inoltre ciascun
Consiglio o Assemblea regionale elegge un numero ulteriore di delegati in
ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.
Regione |
abitanti |
presidenti |
delegati |
totale |
totale per zona |
Valle
d' Aosta |
120.000 |
1 |
1 |
2 |
NORD
ITALIA |
Piemonte |
4300000 |
1 |
6 |
7 |
|
Liguria |
1700000 |
1 |
3 |
4 |
|
Lombardia |
8900000 |
1 |
10 |
11 |
|
Trentino |
900000 |
3 |
4 |
7 |
|
Veneto |
4500000 |
1 |
6 |
7 |
|
Friuli-Venezia
Giulia |
1200000 |
1 |
3 |
4 |
|
Emilia-Romagna |
3900000 |
1 |
5 |
6 |
|
Toscana |
3400000 |
1 |
5 |
6 |
CENTRO
ITALIA |
Umbria |
800000 |
1 |
2 |
3 |
|
Marche |
1400000 |
1 |
3 |
4 |
|
Lazio |
4900000 |
1 |
6 |
7 |
|
Abruzzo |
1200000 |
1 |
3 |
4 |
SUD
ITALIA |
Molise |
300000 |
1 |
2 |
3 |
|
Campania |
5700000 |
1 |
7 |
8 |
|
Puglia |
3900000 |
1 |
5 |
6 |
|
Basilicata |
600000 |
1 |
2 |
3 |
|
Calabria |
1900000 |
1 |
3 |
4 |
|
Sicilia |
5100000 |
1 |
7 |
8 |
|
Sardegna |
1600000 |
1 |
3 |
4 |
La camera è di 518
Deputati, di età minima di 21 anni art. 56
cui si possono aggiungere fino a 3 Deputati a vita nominati dal Presidente
della Repubblica art. 59
Il Presidente della
Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati
appartenenti a gruppi di opposizione art. 82.
La Camera può essere sciolta dal Presidente della
Repubblica art. 88 solo in caso di:
· richiesta del Primo Ministro
· morte o grave impedimento del Primo Ministro
· dimissioni del Primo Ministro
· voto si sfiducia della Camera
cui segue lo scioglimento della Camera stessa (suicidio
della Camera!) e nuove elezioni politiche. Se la mozione di sfiducia è
approvata dalla vecchia maggioranza e designa un nuovo Primo ministro allora il
Primo ministro sfiduciato si dimette ed il Presidente della Repubblica nomina
quello designato e la Camera non si scioglie art. 94 comma
5.
nei primi tre casi lo scioglimento della Camera e le
elezioni hon hanno luogo se entro venti giorni la stessa maggioranza alla
Camera designa un nuovo Primo ministro art. 88.
Il Senato non può
dare ne togliere la fiducia al Governo (è compito della sola Camera).
Il Senato è eletto
su base regionale e non si scioglie mai, i suoi 252 componenti sono eletti
contestualmente alle elezioni dei consigli regionali art. 57 e
rimangono in carica fino all' elezione dei successivi art. 60.
Può essere eletto
senatore chi è residente (anche da un giorno solo)
nella Regione in cui si candida, oppure chi vi esercita ho ha esercitato
cariche elettive oppure chi è già stato senatore o deputato eletto in quella
Regione (ciò nonostante il senatore rappresenta la Nazione art. 67!).
L' età minima è per
essere Senatori è abbassata da 40 a 25 anni (ma perchè
chiamarlo ancora Senato?) e non è più necessario avere almeno 25 anni
per partecipare all' elezione dei senatori art. 58.
Non esistono più i
Senatori a vita in quanto il Presidente della Repubblica nomina Deputati a vita
art. 59.
Il Governo può
imporre a disegni di legge del Senato modifiche che siano essenziali al
conseguimento del programma di Governo art. 70 comma
4 ma quale federalismo!
Oltre all' ovvio (e
preesistente) obbligo che le deliberazioni siano a maggioranza dei presenti (i
quali devono essere la maggioranza dei senatori), il Senato ha ora un obbligo
in più: i presenti devono rappresentare almeno un terzo delle Regioni art. 64.
Le Commissioni d'
inchiesta del Senato Federale NON hanno più poteri giudiziari che ora sono,
invece, riservati solo alle Commissioni della Camera.
E' eletto dall' Assemblea della
repubblica cioè dalle camere riunite cui si aggiungono delegati delle
regioni art.
83
Ha il nuovo compito
di "garante della Costituzione e dell'unità federale della
Repubblica". Cosa vuol dire essere "garante della Costituzione"?
Ma non è la Corte Costituzionale ad avere questo compito? E poi in che atti e
con quali modalità il Presidente potrà esercitare questa funzione? Non vorrei
che con questa attribuzione un Presidente della Repubblica possa invadere il
campo della Consulta o addirittura pretendere l' ultima parola in caso di
modifiche costituzionali.
Allo stesso modo, come eserciterà il proprio compito di "garante
dell'unità federale della Repubblica"? Intromettendosi negli atti del
Parlamento e del Governo?
Mentre ora il
Presidente può di propria iniziativa sciogliere una o entrambe le Camere, con
la riforma egli perde questa discrezionalità e sarà costretto a sciogliere la
Camera (il Senato non si scioglie mai) su ordine altrui. Il Presidente infatti
potrà sciogliere la Camera art. 88 solo
in caso di: richiesta del Primo Ministro, morte o grave impedimento del Primo
Ministro, dimissioni del Primo Ministro, voto si sfiducia della Camera. Come si
vede sono tutte motivazioni indipendenti dalla sua volontà, quindi il
Presidente sarà il mero esecutore notarile di volontà altrui (Primo Ministro o
Camera) e questa è la limitazione più grave rispetto alle attuali competenze
presidenziali.
L' età minima è per
essere Presidenti della Repubblica è abbassata da 50 a 40 anni art. 84.
Non ha più il
potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge del
Governo art.
87.
Nomina il vicepresidente
del Consiglio Superiore della Magistratura (nell' ambito dei componenenti
eletti dalle Camere) art. 87.
Non è detto che questo sia un bene perchè il CSM sarà un' assemblea i cui
organi supremi (presidente e vicepresidente) non sono di sua scelta. Ora almeno
il CSM si sceglie il proprio vicepresidente, che poi per prassi consolidata è
il "vero presidente" poichè il Capo dello Stato non prende parte ai
lavori per rispetto al principio di separazione dei poteri. Ma nessuno potrebbe
impedire ad un Capo dello Stato "interventista" di dirigere i lavori
del CSM, tanto più che si sceglierà lui stesso il proprio vice.
Eliminato il
semestre bianco art. 88
Non tutti i
Presidenti della repubblica potranno nominare Deputati a vita poichè l' art. 59
recita: "il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in
alcun caso essere superiore a tre".
I giudici della
Corte Costituzionale di nomina parlamentare passano da 5 a 7 (su 15). Altri 4
sono di nomina del presidente della Repubblica e solo 4 sono nominati della
Magistratura.
Il vicepresidente
del Consiglio Superiore della Magistratura è ancora necessariamente un membro
eletto dalle Camere, ma viene ora nominato dal Presidente della Repubblica art. 87
anzichè eletto dal CSM stesso.
Non è detto che questo sia un bene perchè il CSM sarà un' assemblea i cui
organi supremi (presidente e vicepresidente) non sono di sua scelta. Ora almeno
il CSM si sceglie il proprio vicepresidente, che poi per prassi consolidata è
il "vero presidente" poichè il Capo dello Stato non prende parte ai
lavori per rispetto al principio di separazione dei poteri. Ma nessuno potrebbe
impedire ad un Capo dello Stato "interventista" di dirigere i lavori
del CSM, tanto più che si sceglierà lui stesso il proprio vice.
I
parlamentari di opposizione sono fuori dal gioco sia per sostenere il Governo
uscente (chi sa mai!) (art.
94 comma 4) sia per indicare un suo sostituto per evitare le elezioni
anticipate (art 94
comma 5).
L' unico modo di evitare il voto è che la mozione di sfiducia designi un nuovo
Primo Ministro (PM) e che sia proposta ed approvata da parte dei deputati
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore
alla maggioranza dei componenti della Camera (art 94 comma 5).
In tutti gli altri casi la Camera si sciogli e si va alle elezioni anticipate.
Quindi una mozione di sfiducia significa nella maggior parte dei casi il
"suicidio della Camera".
La storia e l' attualità ci insegnano quanto sia facile che qualcuno abbia o
prenda il controllo di un partito politico e come tale arrivi ad essere PM
La Camera puo sfiduciare il Governo, ma facendolo si "suicida". Tale
"suicidio" sarà un evento rarissimo poichè i deputati (ormai uscenti)
della ex maggioranza per continuare a fare politica in Parlamento devono essere
ricandidati proprio dal partito del PM da loro sfiduciato con voto palese.
Vogliamo illuderci che un che un tale capo di partito ricandidi i deputati del
proprio partito che lo hanno "tradito" designando un altro come PM?
Il ricatto implicito è tale che alcuni PM non saranno mai sostituiti dalla
propria maggioranza politica! Con questo sistema il controllo del Parlamento sull'
esecutivo in realtà NON esiste ed il Parlamento sarà un mero esecutore della
volontà del PM
A seguito del voto
di sfiducia espresso dalla Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica
dovrà indire nuove elezioni, a meno che nella mozione approvata non si dichiari
di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi un nuovo primo
ministro (art 88
). In pratica, la fiducia al nuovo primo ministro verrebbe ad essere
contemporanea alla sfiducia espressa nei confronti del precedente. In questo
caso (c.d. sfiducia costruttiva), la mozione di sfiducia dovrà essere sostenuta
da un numero di deputati (appartenenti alla maggioranza espressa dalle
elezioni) non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera (art 94 ), ossia non
inferiore a 260 (518 : 2 +1).
Ciò significa che
pochi deputati della maggioranza potranno impedire qualsiasi sfiducia
costruttiva, anche se essa avesse l'appoggio della maggioranza dell'Aula. Il
numero dei deputati sufficienti ad impedire la sfiducia costruttiva è dato
sottraendo 259 dal numero di deputati della maggioranza. Oppure, ed è la stessa
cosa, dalla metà della differenza tra il numero di deputati della maggioranza e
quello dell' opposizione. Più è piccola la distanza numerica tra maggioranza ed
opposizione e più è a rischio la possibilità di approvare una mozione di
sfiducia costruttiva in quanto minore è il numero di deputati sufficiente a
farla fallire. Nel caso limite di una maggioranza di 260 deputati contro i 258
dell'opposizione sarà sufficiente che un solo deputato della maggioranza non
firmi la mozione di sfiducia costruttiva per farla fallire.
A quel punto la
Camera dovrà decidere se sfiduciare il Primo Ministro (sfiducia normale, non
costruttiva), e così facendo suicidarsi provocando lo scioglimento della Camera
e le nuove elezioni , oppure tenersi il Primo Ministro e continuare come nulla
fosse.
Un po di numeri che meglio esemplificano il concetto.
Ammettiamo che alla Camera la Maggioranza abbia 300 deputati contro i 218 dell'
opposizione:
|
sigla |
numero |
calcolo |
membri della Camera |
CAMERA |
518 |
|
maggioranza parlamentare |
MAGGCAMERA |
260 |
CAMERA
: 2 + 1 |
maggioranza politica |
MAGGPOL |
300 |
|
minoranza politica |
MINPOL |
218 |
|
num. minimo deputati della MAGGPOL capaci di
bloccare la sfiducia costruttiva |
FEDELI |
41 |
MAGGPOL
- MAGGCAMERA + 1 |
num. massimo deputati della MAGGPOL che possono
subire il fallimento della sfiducia costruttiva |
SUBISCE
MAGGPOL |
259 |
MAGGPOL
- FEDELI |
num. massimo deputati in totale che possono subire
il fallimento della sfiducia costruttiva |
SUBISCE
CAMERA |
477 |
CAMERA
- FEDELI |
Perchè sia
approvata la sfiducia costruttiva deve essere votata da almeno 260 deputati che
devono necessariamente fare parte della stessa maggioraza politica sostiene l'
attuale PM e quindi è sufficente che un gruppo di 41 (300-260+1) fedelissimi
dell' attuale PM rifiutino di cambiarlo e non sarà possibile approvare alcuna
mozione di sfiducia "costruttiva" che ne designi uno nuovo evitando
le elezioni anticipate. Ciò accadrà anche se la stragrande maggioranza dei
deputati della maggioranza saranno d' accordo sul nome di un nuovo PM che
sostituisse quello attuale ed anche se lo saranno tutti i rimanenti 477
deputati (tra opposizione e maggioranza). Essi potranno solo approvare la
sfiducia normale, quella che porta ad elezioni anticipate. Quindi la
possibilità di dare la sfiducia costruttiva sarà in balia di 41 deputati.
L' obbligo
costituzionale imposto dal nuovo art 94 è
assolutamente distruttivo in caso di guerra o di crisi tanto gravi da
sconsigliare od impedire le elezioni anticipate. In questi casi nessuno
potrebbe sostituire il Governo (cosa molto auspicabile in caso di sua
incapacità di condurre con successo la guerra o la politica economica) e l'
unico modo per cambiare PM sarebbe di portare il Paese alle urne, magari sotto
i bombardamenti! Siccome andare alle elezioni sarebbe autolesionista non
rimarrà altro che tenersi il governo incapace fino a quando le condizioni
economiche o militari renderanno possibile lo svolgimento delle elezioni.
Questo lavoro è
protetto da licenza Creative Commons
Licence. Sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico,
esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera, e di creare
opere derivate alle seguenti condizioni: 1) devi riconoscere il contributo
dell' autore originale (Emanuele Lombardi) e citare la url
http://www.laCostituzione.it ; 2) non puoi usare quest'opera per scopi
commerciali; 3) se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire
l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa. |
L'intero
sito è conforme ai seguenti standard:
__
__
__
__
Questa pagina segue le regole W3C WCAG P3 ma l'
accessibilità è un argomento molto vasto: fammi sapere ogni problema di
accessibilità che riscontri
Sei il visitatore numero 8470 dal 07 Apr 06.