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si scrive www.laCostituzione.it ma si legge viva, viva, viva laCostituzione italiana

 

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato,
la legge che attribuisce i poteri alle istituzioni
e prescrive i principi cui debbono attenersi tutte le altre leggi.

 

· La Costituzione Italiana del '48 fu scritta da 556 rappresentanti di tutte le matrici culturali, religiose, e politiche italiane.

· Nell' estate del 2003 quattro senatori del Centro Destra nominati dai rispettivi partiti hanno elaborato una profonda modifica della Costituzione del '48. Tali modifiche sono state approvate definitivamente dal Parlamento (disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo n. 2544-D ma entreranno in vigore solo se nel prossimo referendum popolare vinceranno i si.

Il nuovo testo cambia pesantemente la Costituzione: degli attuali 134 articoli ne modifica ben 50 e ne aggiunge 3.

 

Contrariamente a quanto propagandato
le modifiche non sono finalizzate alla devolution e al federalismo !

Il vero scopo della riforma è
dare al Primo Ministro un ruolo prevalente ed assoluto a scapito di tutte le altre istituzioni

Con la nuova Costituzione l' Italia diventa una Repubblica Presidenziale
mancante però di quell' indispensabile bilanciamento di poteri che hanno tutte le altre Repubbliche Presidenziali.

Infatti :

· il Senato diventa federale ma non ha voce negli affari politici di alto livello

· la Camera deve per forza approvare l' operato del Primo Ministro, pena la fine della legislatura e nuove elezioni politiche (tranne nell' improbabile caso della sfiducia costruttiva).

· il Presidente della Repubblica non ha poteri reali e perde la possibilità di sciogliere la Camera di sua iniziativa

· il Governo diventa il mero esecutore della volontà del Primo ministro poichè egli a suo insindacabile giudizio nomina e revoca i ministri.

· aumenta il controllo del potere politico sulla Corte Costituzionale

 

Le modifiche NON sono finalizzate alla devolution e al federalismo perchè:

1.      tornano alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117): le norme generali sulla tutela della salute, la sicurezza del lavoro, le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione, l' ordinamento della comunicazione, l' ordinamento delle professioni intellettuali l'ordinamento sportivo nazionale, la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia.
Tali materie furono concesse alle Regioni dalla riforma costituzionale del 2001!

2.      E' opinione comune che la riforma del 2005, per realizzare la devolution/devoluzione, abbia aggiunto le seguenti materie alla esclusiva competenza regionale:

o        assistenza e organizzazione sanitaria;

o        organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

o        definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

o        polizia amministrativa regionale e locale.

In realtà tali materie sono già di competenza regionale! Infatti è dal 2001 che l'art. 117 non le attribuisce alla competenza statale e aggiunge che "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Con la riforma Costituzionale del 2005 tali materie vengono solo esplicitamente elencate tra quelle di competenza regionale (art. 117).
Ma che bella presa in giro! Sull' argomento si legga anche l'opinione pervenutaci l' art. 117 e la finta devolution

3.      Viene reintrodotto (art. 127) concetto di "interesse nazionale" grazie al quale il governo centrale potrà annullare qualsiasi atto degli enti locali e qualsiasi legislazione regionale.

4.      I criteri di composizione degli organi elettivi Regionali diventano oggetto di legislazione dello Stato (art. 122 comma 1).

5.      Manca poi il federalismo fiscale per il quale si rimanda ad altra modifica Costituzionale. Non si è mai vista una Costituzione talmente incompleta da dover essere fatta a puntate!

6.      Il Senato federale ha competenza solo per le materie a legislazione "concorrente", cioè non proprie dello Stato centrale e non proprie delle Regioni;

7.      Il Senato federale non può ne dare ne togliere la fiducia al Governo;

8.      Le leggi del Senato federale possono essere modificate dal Governo se tali modifiche sono essenziali al conseguimento del suo programma (art. 70 comma 4). Ciò significa che i rappresentanti di tutte le Regioni potranno essere obbligati a realizzare nel Senato federale il programma del Governo centrale. Ma che bella devolution!

9.      Le eventuali Commissioni d' inchiesta del Senato federale (art. 82), a differenza d quelle della Camera non possono avere poteri giudiziari. Fino ad oggi hanno poteri giudiziari le Commissioni parlamentari di entrambe le Camere.

Le modifiche sono finalizzate all' aumento dei poteri del capo del Governo perchè:

1.      Il Capo del Governo non è più chiamato Presidente del Consiglio dei Ministri (PresDelCons) ma bensì Primo Ministro. Questa non è solo una sfumatura semantica ma rispecchia esattamente i poteri nel Governo. Infatti…

2.      La politica del Governo non è più decisa dall' intero Consiglio dei Ministri ma dal solo Primo Ministro (art. 95).
Fino ad oggi i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica (su indicazione del PresDelCons) e la politica del Governo è diretta dal PresDelCons che coordina l'attività dei Ministri.
Con la riforma il Primo Ministro sceglie, nomina e revoca gli altri Ministri a suo insindacabile giudizio e la politica del Governo è determinata dal Primo Ministro che dirige l'attività dei Ministri.

3.      Il Primo Ministro è eletto direttamente dal popolo (art. 92) e NON necessita della fiducia della Camera per insediarsi (art. 94)

4.      La Camera può teoricamente sfiduciare il Primo Ministro (art. 94 e art. 88), ma questo sarà un evento molto raro dato che nella maggior parte dei casi la sfiducia produce la fine della legislatura e quindi nuove elezioni

5.      In ogni caso pochi deputati possono impedire la sfiducia costruttiva e quindi la designazione parlamentare di un nuovo Primo Ministro anche se ciò fosse voluto dalla maggioranza della maggioranza ed anche della Camera

6.      il Primo Ministro anche senza dimettersi può imporre al Presidente della Repubblica di sciogliere la Camera portando così il Paese a nuove elezioni politiche (art. 88). In questo modo il Primo Ministro gestirà le elezioni nella pienezza dei propri poteri

7.      La fiducia al Governo centrale può essere data e tolta dalla sola Camera mentre il Senato federale non ha voce in capitolo

8.      Il Presidente della Repubblica perde il diritto di sciogliere le Camere (art. 88) e di autorizzare il Governo a presentare suoi Disegni di Legge (art. 87)

Come ulteriori conseguenze della nuova Costituzione abbiamo che:

1.      I deputati, in barba a quanto ancora inutilmente scritto nell' art. 67, non sono più "senza vincolo di mandato" poichè possono solo accordare la propria fiducia al Primo Ministro, pena il quasi certo scioglimento della Camera

2.      I deputati non sono più tutti uguali: quelli eletti nelle liste della maggioranza hanno un diritto che quelli eletti nelle liste della minoranza non hanno: la possibilità di proporre e votare una mozione di sfiducia costruttiva

3.      Non tutti i Presidenti della Repubblica hanno le stesse possibilità poichè il limite posto dall' art. 59 "il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre" può impedire a qualche Presidente la nomina di deputati a vita.

4.      Aumenta il controllo del potere politico sulla Corte Costituzionale poichè su 15 componenti ben 11 saranno espressi dalla politica e solo i rimanenti 4 saranno espressione della magistratura

5.      Il Senato federale è eletto contestualmente ai consigli regionali e quindi può risultare di "segno" opposto a quello della Camera

6.      Avremo una polizia amministrativa regionale (art. 117 h). Scommetto che nessuno di noi sente la mancanza di un corpo di polizia in aggiunta a quelli già esistenti (polizia comunale, polizia provinciale, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri)

7.      Ci sarà meno spazio per la rappresentanza in Parlamento degli Italiani all' estero poichè la circoscrizione estero viene eliminata dal Senato (ora federale) e rimane solo nella Camera

8.      viene istituita l' Assemblea della Repubblica il cui unico scopo è di eleggere il Presidente della Repubblica.

 

Le istituzioni disegnate dalla nuova Costituzione
danno al Primo Ministro una delega in bianco di tipo plebiscitario
(voi eleggetemi, poi per 5 anni ci penso io ma nessuno deve darmi fastidio)

Per questi motivi diciamo

NO alla riforma Costituzionale, NO alla finta devoluzione

 

Una Costituzione deve essere una collezione di principi generali facilmente interpretabili da chiunque.

Quella vigente certamente lo è: si pensi che una apposita commissione di letterati le diede una forma scorrevole e piana e, proprio per favorirne le leggibilità, in nessun articolo del 1948 sono presenti richiami ad altri articoli o commi!

Le modifiche oggi proposte sono pessime anche come scorrevolezza del testo e facilità di interpretazione!

Sono infatti decine gli articoli che contengono riferimenti del tipo "di cui all' articolo XX comma YY". Per esempio si confronti la leggibilità dell' art. 64 e dell' art. 70 confrontandone le versioni attualmente in vigore e quelle proposte. Tanto per peggiorare le cose il quarto comma dell' art. 94 rimanda al secondo comma dell' art. 88 la cui lettera d) rimanda al terzo comma dell' art. 94 !

Il nuovo testo più che una Costituzione sembra un codice!




Storia della Costituzione Italiana

· Negli anni '46 e '47 ben 556 rappresentanti di tutte le matrici culturali, religiose, e politiche italiane scrissero la Costituzione.
I costituenti furono eletti dai cittadini col sistema proporzionale e per un anno e mezzo lavorarono esclusivamente alla Costituzione. Molti di loro già erano, o diventarono poi, importanti personalità della politica e della cultura: Giorgio Amendola, Giulio Andreotti, Emilio Colombo, Benedetto Croce, Alcide de Gasperi, Giuseppe di Vittorio, Luigi Einaudi, Amintore Fanfani, Antonio Giolitti, Nilde Jotti, Ugo La Malfa, Giorgio La Pira, Luigi Longo, Aldo Moro, Pietro Nenni, Francesco Saverio Nitti, Umberto Nobile, Vittorio Emanuele Orlando, Sandro Pertini, Mariano Rumor, Giuseppe Saragat, Oscar Luigi Scalfaro, Ignazio Silone, Paolo Emilio Taviani, Umberto Terracini, Palmiro Togliatti, Paolo Treves, Leo Valiani, Benigno Zaccagnini tanto per citare i più noti. La Costituzione entrò in vigore il 1 Gennaio 1948.

· Nel 1997 furono 70 i Parlamentari che produssero un testo di riforma della Parte II della Costituzione. La "Commissione parlamentare per le riforme costituzionali" (nota come bicamerale) era presieduta da Massimo d'Alema e produsse un testo approvato dell' intera Commissione con l' esclusione del gruppo di Rifondazione Comunista. Il testo iniziò il suo iter alla Camera, ma non lo terminò per sopraggiunte divisioni tra Maggioranza e Opposizione.

· Nel 2001 la maggioranza politica (di Centro Sinistra) modificò il Titolo 5 della Costituzione (Regioni, Provincie e Comuni)
Seguendo l'orientamento espresso dalla bicamerale, furono modificati 13 articoli e 5 furono abrogati. Le modifiche, che diedero maggiori poteri alle istituzioni locali, passarono in Parlamento per soli 4 voti ed il successivo referendum confermò la modifiche introdotte.

· Nell' estate del 2003 quattro senatori del centrodestra hanno elaborato una profonda modifica della Costituzione del '48.
I quattro, Andrea Pastore, Francesco D'Onofrio, Roberto Calderoli e Domenico Nania, scelti dalle segreterie dei rispettivi partiti (FI, UDC, Lega Nord, AN), si sono riuniti per qualche giorno in una baita di montagna e hanno scritto un testo di riforma della Costituzione. Tale testo è stato approvato definitivamente dal Parlamento (disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo n. 2544-D), ma il voto contrario del centro sinistra, che non è mai stato coinvolto nelle scelte Costituzionali in corso, ha reso possibile l' indizione di un Referendum popolare confermativo e quindi fra pochi mesi saremo tutti chiamati ad approvare o rifiutare le modifiche introdotte.
Le modifiche del 2005 interessano l' intero Ordinamento della Repubblica (tutti i sei Titoli della Parte II) compresa la Corte Costituzionale:

o        Parlamento (Titolo I, art. da 55 a 82)

o        Presidente della Repubblica (Titolo II, art. da 83 a 91)

o        Governo (Titolo III, art. da 92 a 96 più il nuovo art. 98-bis)

o        Magistratura (Titolo IV, il solo art. 104)

o        Regioni, le Province, i Comuni (titolo V, art. da 114 a 133)

o        Garanzie Costituzionali (Titolo VI, art. 135 e 138)

Il nuovo Governo

Il popolo elegge in modo diretto il Primo Ministro ed una maggioranza parlamentare a lui collegata art. 92

Il primo Ministro verrà eletto direttamente dal Popolo sovrano e quindi godrà di una enorme legittimità democratica. Solo il Popolo avrà il potere di delegittimarlo, ma il Popolo si pronuncia solo alle elezioni (e nelle Rivoluzioni!) e quindi qualsiasi Primo Ministro sarà sempre moralmente legittimato a rimanere in carica fino alle successive elezioni, qualsiasi cosa ne pensino tutti gli altri rappresentanti del Popolo ed il Popolo stesso. Perfino negli USA il Presidente non è espressione diretta del Popolo, ma dei grandi elettori a loro volta espressione del Popolo sovrano! Quando scrissero la Costituzione decisero infatti che fosse meglio non attribuire al Presidente una legittimità popolare diretta proprio perchè essa è "insuperabile" esattamente come quella di Re ed Imperatori. A proposito della Costituzione statunitense, essa è in vigore dal 1777 e da allora ha subito pochi emendamenti, quindi perchè il fatto che la nostra Costituzione abbia 60 anni è ritenuto di per se un valido motivo per cambiarla?

Il presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro art. 92, ma i Ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro che determina la politica generale del Governo art. 95 (si noti il verbo "determinare" al posto del verbo "dirigere" presente nella Costituzione attuale). Nel Consiglio dei Ministri il Primo ministro non è più un primus inter pares, ma è il capo assoluto

Per insediarsi il Primo ministro non ha bisogno di voti di fiducia della Camera: l' art. 94 recita "La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma" ma non prevede cosa fare in caso di voto negativo!.

Il Governo può imporre a disegni di legge del Senato modifiche che siano essenziali al conseguimento del programma di Governo art. 70 comma 4 ma quale federalismo!

Il Primo ministro può chiedere alla Camera un voto di fiducia e se non lo ottiene si dimette, ma la Camera si scioglie (suicidio della Camera!) art. 94 a meno che entro venti giorni la stessa maggioranza alla Camera designi un nuovo Primo ministro art. 88.

Il Primo ministro cade anche in seguito al successo di una mozione di sfiducia della Camera (maggioranza assoluta dei suoi componenti).

Il Primo ministro cade anche se la mozione di sfiducia della Camera è respinta grazie al voto decisivo dell' opposizione in soccorso al Governo art. 94 comma 4 (per poter governare al Primo ministro non è sufficiente avere la fiducia della Camera, ma deve avere anche la fiducia della maggioranza con la quale fu eletto) In questo caso entro 20 giorni la stessa maggioranza del ex Primo ministro può indicare un nuovo Primo ministro che continui il programma di quello sfiduciato ed evitare così lo scioglimento art. 94 sono impossibili i cambi di maggioranza parlamentare nel sostegno al Governo.

Se la mozione di sfiducia è approvata dalla vecchia maggioranza e designa un nuovo Primo ministro allora il Primo ministro sfiduciato si dimette ed il Presidente della Repubblica nomina quello designato e la Camera non si scioglie art. 94 comma 5.



Il nuovo Parlamento

Scompare il bicameralismo perfetto.

Esistono due Camere: la Camera dei Deputati ed il Senato Federale della Repubblica ciascuna con il proprio ambito legislativo.

La potestà legislativa rimane quella prevista dalla riforma del 2001:

· esclusiva dello Stato (esercitata dalla Camera dei Deputati)

· concorrente tra Stato e Regioni (esercitata dal Senato Federale)

· esclusiva delle Regioni


ma vengono ristretti gli ambiti di competenza concorrente art. 117: passano infatti alla competenza esclusiva dello Stato:

· Le norme generali sulla tutela della salute

· la sicurezza del lavoro

· grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione

· ordinamento della comunicazione

· ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale

· produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia

Il Governo può imporre alle Camere la votazione entro tempi certi dei suoi disegni di legge art. 72

La modifica dell' art. 70 permette che i bilanci ed i consuntivi possano essere approvati in commissioni invece che dall' Aula. Vale anche per il bilancio dello Stato?

Il Parlamento in seduta comune e con l' aggiunta dei delegati regionali viene chiamato Assemblea della Repubblica art. 83. L' unico suo scopo è eleggere il Presidente della Repubblica. L' Assemblea della Repubblica è composta

· dai componenti delle due Camere

· dai Presidenti delle Giunte delle Regioni

· dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano

· dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale.
Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ha un solo delegato. Inoltre ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.

Regione

abitanti

presidenti

delegati

totale

totale per zona

Valle d' Aosta

120.000

1

1

2

NORD ITALIA
48

Piemonte

4300000

1

6

7

Liguria

1700000

1

3

4

Lombardia

8900000

1

10

11

Trentino

900000

3

4

7

Veneto

4500000

1

6

7

Friuli-Venezia Giulia

1200000

1

3

4

Emilia-Romagna

3900000

1

5

6

Toscana

3400000

1

5

6

CENTRO ITALIA
20

Umbria

800000

1

2

3

Marche

1400000

1

3

4

Lazio

4900000

1

6

7

Abruzzo

1200000

1

3

4

SUD ITALIA
E ISOLE
40

Molise

300000

1

2

3

Campania

5700000

1

7

8

Puglia

3900000

1

5

6

Basilicata

600000

1

2

3

Calabria

1900000

1

3

4

Sicilia

5100000

1

7

8

Sardegna

1600000

1

3

4




La nuova Camera dei Deputati

La camera è di 518 Deputati, di età minima di 21 anni art. 56 cui si possono aggiungere fino a 3 Deputati a vita nominati dal Presidente della Repubblica art. 59

Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione art. 82.

La Camera può essere sciolta dal Presidente della Repubblica art. 88 solo in caso di:

· richiesta del Primo Ministro

· morte o grave impedimento del Primo Ministro

· dimissioni del Primo Ministro

· voto si sfiducia della Camera
cui segue lo scioglimento della Camera stessa (suicidio della Camera!) e nuove elezioni politiche. Se la mozione di sfiducia è approvata dalla vecchia maggioranza e designa un nuovo Primo ministro allora il Primo ministro sfiduciato si dimette ed il Presidente della Repubblica nomina quello designato e la Camera non si scioglie art. 94 comma 5.

nei primi tre casi lo scioglimento della Camera e le elezioni hon hanno luogo se entro venti giorni la stessa maggioranza alla Camera designa un nuovo Primo ministro art. 88.


Il nuovo Senato

Il Senato non può dare ne togliere la fiducia al Governo (è compito della sola Camera).

Il Senato è eletto su base regionale e non si scioglie mai, i suoi 252 componenti sono eletti contestualmente alle elezioni dei consigli regionali art. 57 e rimangono in carica fino all' elezione dei successivi art. 60.

Può essere eletto senatore chi è residente (anche da un giorno solo) nella Regione in cui si candida, oppure chi vi esercita ho ha esercitato cariche elettive oppure chi è già stato senatore o deputato eletto in quella Regione (ciò nonostante il senatore rappresenta la Nazione art. 67!).

L' età minima è per essere Senatori è abbassata da 40 a 25 anni (ma perchè chiamarlo ancora Senato?) e non è più necessario avere almeno 25 anni per partecipare all' elezione dei senatori art. 58.

Non esistono più i Senatori a vita in quanto il Presidente della Repubblica nomina Deputati a vita art. 59.

Il Governo può imporre a disegni di legge del Senato modifiche che siano essenziali al conseguimento del programma di Governo art. 70 comma 4 ma quale federalismo!

Oltre all' ovvio (e preesistente) obbligo che le deliberazioni siano a maggioranza dei presenti (i quali devono essere la maggioranza dei senatori), il Senato ha ora un obbligo in più: i presenti devono rappresentare almeno un terzo delle Regioni art. 64.

Le Commissioni d' inchiesta del Senato Federale NON hanno più poteri giudiziari che ora sono, invece, riservati solo alle Commissioni della Camera.



Il nuovo Presidente della Repubblica

E' eletto dall' Assemblea della repubblica cioè dalle camere riunite cui si aggiungono delegati delle regioni art. 83

Ha il nuovo compito di "garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica". Cosa vuol dire essere "garante della Costituzione"? Ma non è la Corte Costituzionale ad avere questo compito? E poi in che atti e con quali modalità il Presidente potrà esercitare questa funzione? Non vorrei che con questa attribuzione un Presidente della Repubblica possa invadere il campo della Consulta o addirittura pretendere l' ultima parola in caso di modifiche costituzionali.
Allo stesso modo, come eserciterà il proprio compito di "garante dell'unità federale della Repubblica"? Intromettendosi negli atti del Parlamento e del Governo?

Mentre ora il Presidente può di propria iniziativa sciogliere una o entrambe le Camere, con la riforma egli perde questa discrezionalità e sarà costretto a sciogliere la Camera (il Senato non si scioglie mai) su ordine altrui. Il Presidente infatti potrà sciogliere la Camera art. 88 solo in caso di: richiesta del Primo Ministro, morte o grave impedimento del Primo Ministro, dimissioni del Primo Ministro, voto si sfiducia della Camera. Come si vede sono tutte motivazioni indipendenti dalla sua volontà, quindi il Presidente sarà il mero esecutore notarile di volontà altrui (Primo Ministro o Camera) e questa è la limitazione più grave rispetto alle attuali competenze presidenziali.

L' età minima è per essere Presidenti della Repubblica è abbassata da 50 a 40 anni art. 84.

Non ha più il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo art. 87.

Nomina il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura (nell' ambito dei componenenti eletti dalle Camere) art. 87.
Non è detto che questo sia un bene perchè il CSM sarà un' assemblea i cui organi supremi (presidente e vicepresidente) non sono di sua scelta. Ora almeno il CSM si sceglie il proprio vicepresidente, che poi per prassi consolidata è il "vero presidente" poichè il Capo dello Stato non prende parte ai lavori per rispetto al principio di separazione dei poteri. Ma nessuno potrebbe impedire ad un Capo dello Stato "interventista" di dirigere i lavori del CSM, tanto più che si sceglierà lui stesso il proprio vice.

Eliminato il semestre bianco art. 88

Non tutti i Presidenti della repubblica potranno nominare Deputati a vita poichè l' art. 59 recita: "il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre".



le nuove Garanzie Costituzionali

I giudici della Corte Costituzionale di nomina parlamentare passano da 5 a 7 (su 15). Altri 4 sono di nomina del presidente della Repubblica e solo 4 sono nominati della Magistratura.

Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura è ancora necessariamente un membro eletto dalle Camere, ma viene ora nominato dal Presidente della Repubblica art. 87 anzichè eletto dal CSM stesso.
Non è detto che questo sia un bene perchè il CSM sarà un' assemblea i cui organi supremi (presidente e vicepresidente) non sono di sua scelta. Ora almeno il CSM si sceglie il proprio vicepresidente, che poi per prassi consolidata è il "vero presidente" poichè il Capo dello Stato non prende parte ai lavori per rispetto al principio di separazione dei poteri. Ma nessuno potrebbe impedire ad un Capo dello Stato "interventista" di dirigere i lavori del CSM, tanto più che si sceglierà lui stesso il proprio vice.

la Camera può sfiduciare il Primo Ministro però essa viene automaticamente sciolta e si va ad elezioni anticipate!

I parlamentari di opposizione sono fuori dal gioco sia per sostenere il Governo uscente (chi sa mai!) (art. 94 comma 4) sia per indicare un suo sostituto per evitare le elezioni anticipate (art 94 comma 5).
L' unico modo di evitare il voto è che la mozione di sfiducia designi un nuovo Primo Ministro (PM) e che sia proposta ed approvata da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera (art 94 comma 5).
In tutti gli altri casi la Camera si sciogli e si va alle elezioni anticipate. Quindi una mozione di sfiducia significa nella maggior parte dei casi il "suicidio della Camera".
La storia e l' attualità ci insegnano quanto sia facile che qualcuno abbia o prenda il controllo di un partito politico e come tale arrivi ad essere PM
La Camera puo sfiduciare il Governo, ma facendolo si "suicida". Tale "suicidio" sarà un evento rarissimo poichè i deputati (ormai uscenti) della ex maggioranza per continuare a fare politica in Parlamento devono essere ricandidati proprio dal partito del PM da loro sfiduciato con voto palese.
Vogliamo illuderci che un che un tale capo di partito ricandidi i deputati del proprio partito che lo hanno "tradito" designando un altro come PM? Il ricatto implicito è tale che alcuni PM non saranno mai sostituiti dalla propria maggioranza politica! Con questo sistema il controllo del Parlamento sull' esecutivo in realtà NON esiste ed il Parlamento sarà un mero esecutore della volontà del PM

Pochi deputati possono impedire la designazione di un nuovo Primo Ministro contro la volontà del resto della Camera

A seguito del voto di sfiducia espresso dalla Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica dovrà indire nuove elezioni, a meno che nella mozione approvata non si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi un nuovo primo ministro (art 88 ). In pratica, la fiducia al nuovo primo ministro verrebbe ad essere contemporanea alla sfiducia espressa nei confronti del precedente. In questo caso (c.d. sfiducia costruttiva), la mozione di sfiducia dovrà essere sostenuta da un numero di deputati (appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni) non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera (art 94 ), ossia non inferiore a 260 (518 : 2 +1).

Ciò significa che pochi deputati della maggioranza potranno impedire qualsiasi sfiducia costruttiva, anche se essa avesse l'appoggio della maggioranza dell'Aula. Il numero dei deputati sufficienti ad impedire la sfiducia costruttiva è dato sottraendo 259 dal numero di deputati della maggioranza. Oppure, ed è la stessa cosa, dalla metà della differenza tra il numero di deputati della maggioranza e quello dell' opposizione. Più è piccola la distanza numerica tra maggioranza ed opposizione e più è a rischio la possibilità di approvare una mozione di sfiducia costruttiva in quanto minore è il numero di deputati sufficiente a farla fallire. Nel caso limite di una maggioranza di 260 deputati contro i 258 dell'opposizione sarà sufficiente che un solo deputato della maggioranza non firmi la mozione di sfiducia costruttiva per farla fallire.

A quel punto la Camera dovrà decidere se sfiduciare il Primo Ministro (sfiducia normale, non costruttiva), e così facendo suicidarsi provocando lo scioglimento della Camera e le nuove elezioni , oppure tenersi il Primo Ministro e continuare come nulla fosse.

Un po di numeri che meglio esemplificano il concetto. Ammettiamo che alla Camera la Maggioranza abbia 300 deputati contro i 218 dell' opposizione:

 

 

sigla

numero

calcolo

membri della Camera

CAMERA

518

 

maggioranza parlamentare

MAGGCAMERA

260

CAMERA : 2 + 1

maggioranza politica

MAGGPOL

300

 

minoranza politica

MINPOL

218

 

num. minimo deputati della MAGGPOL capaci di bloccare la sfiducia costruttiva

FEDELI

41

MAGGPOL - MAGGCAMERA + 1

num. massimo deputati della MAGGPOL che possono subire il fallimento della sfiducia costruttiva

SUBISCE MAGGPOL

259

MAGGPOL - FEDELI

num. massimo deputati in totale che possono subire il fallimento della sfiducia costruttiva

SUBISCE CAMERA

477

CAMERA - FEDELI

 

Perchè sia approvata la sfiducia costruttiva deve essere votata da almeno 260 deputati che devono necessariamente fare parte della stessa maggioraza politica sostiene l' attuale PM e quindi è sufficente che un gruppo di 41 (300-260+1) fedelissimi dell' attuale PM rifiutino di cambiarlo e non sarà possibile approvare alcuna mozione di sfiducia "costruttiva" che ne designi uno nuovo evitando le elezioni anticipate. Ciò accadrà anche se la stragrande maggioranza dei deputati della maggioranza saranno d' accordo sul nome di un nuovo PM che sostituisse quello attuale ed anche se lo saranno tutti i rimanenti 477 deputati (tra opposizione e maggioranza). Essi potranno solo approvare la sfiducia normale, quella che porta ad elezioni anticipate. Quindi la possibilità di dare la sfiducia costruttiva sarà in balia di 41 deputati.

L' obbligo costituzionale imposto dal nuovo art 94 è assolutamente distruttivo in caso di guerra o di crisi tanto gravi da sconsigliare od impedire le elezioni anticipate. In questi casi nessuno potrebbe sostituire il Governo (cosa molto auspicabile in caso di sua incapacità di condurre con successo la guerra o la politica economica) e l' unico modo per cambiare PM sarebbe di portare il Paese alle urne, magari sotto i bombardamenti! Siccome andare alle elezioni sarebbe autolesionista non rimarrà altro che tenersi il governo incapace fino a quando le condizioni economiche o militari renderanno possibile lo svolgimento delle elezioni.

 


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